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Perché il sindaco di Riace non andava arrestato

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Dico subito che desta parecchie perplessità la lettura dell’ordinanza (132 pagine) con la quale il gip presso il Tribunale di Locri ha disposto l’arresto (domiciliare) del sindaco di Riace Domenico Lucano, noto alle cronache per il costante impegno nell’accoglienza di cittadini extracomunitari.

La richiesta di misura cautelare del pm risultava datata 6 luglio e configurava a carico del sindaco (e di altre 30 persone) una moltitudine di reati rubricati dalla lettera A alla lettera Y, e che andavano dalla associazione a delinquere al peculato, dalla truffa ai danni dello Stato per svariati milioni al falso e dall’abuso d’ufficio alla concussione.

Delitti per i quali, oltre alla misura cautelare, il medesimo pm richiedeva altresì il “sequestro preventivo per equivalente delle somme presenti sui conti degli indagati.”.

Il primo dato che balza all’occhio dalla lettura dell’ordinanza  è la sonora “bocciatura” della lunga indagine (18 mesi) della Guardia di Finanza e avente ad oggetto, si legge: “l’iter di ottenimento e i meccanismi di gestione di rilevanti somme di denaro pubblico ottenute per organizzare la permanenza sul territorio comunale di migranti”.

Questo perché al termine dell’esame degli atti, il gip ha ritenuto del tutto insussistenti gli indizi a sostegno di tutte le imputazioni, eccezion fatta che per le ultime due, invero minimali, e di cui si dirà.

Si legge infatti nel provvedimento di “vaghezza e genericità al capo di imputazione” e “riferimenti a collusioni e mezzi fraudolenti che si risolvono in formule vuote prive di tipicità” (pag. 37), di “impossibilità per il gip di sostituirsi al pm per individuare collusioni trattandosi di operazione impedita dai più elementari principi processual-penalistici” (pag. 38), di “considerazioni addotte a sostegno della fondatezza quantomeno laconiche” (pag. 41), di “inattendibilità del denunciante Ruga” (pag. 46), di “alcun ingiusto vantaggio arrecato dal Lucano agli enti attuatori dei servizi” (pag. 123), fino a leggersi espressamente (pag. 123), e con riferimento alla più grave accusa di associazione a delinquere, che “i programmi perseguiti dagli indagati non possono definirsi illeciti, né si sono tradotti in condotte penalmente rilevanti”, e che, per quanto riguarda le specifiche condotte attribuite al sindaco (pag. 125) le stesse “erano dal suo punto di vista finalizzate a garantire a soggetti svantaggiati la possibilità di permanere in Italia o di raggiungere il Paese per qui godere di un migliore regime di vita”.

Ciò nonostante il gip ha ugualmente applicato la medesima misura coercitiva richiesta dal pm per ben 9 reati (pag. 22), per le sole due ipotesi finali rubricate alle lettere T e Y.

La prima (T) è l’accusa (riqualificata dal GIP come art. 353 bis Cp rispetto al reato di turbativa d’asta indicato dal PM) di avere affidato il servizio di pulizia della spiaggia a due cooperative sociali prive del requisito dell’iscrizione all’albo regionale, e la seconda (Y) è quella di avere concorso nel 2017 con una cittadina etiope in un falso matrimonio con il fratello per consentire a quest’ultimo l’ingresso nel nostro paese per coniugio, fatto peraltro non verificatosi per il di lui intervenuto arresto nel paese di origine.

Sul punto si legge da pagina 69 in avanti un lungo resoconto di svariate intercettazioni che attestano il coinvolgimento del sindaco anche in altri due “matrimoni di comodo”, il primo dei quali tra tali Giosi (cittadino italiano) e Sara, e sempre per le medesime finalità.

A sostegno dell’arresto, motivato, si legge, dal concreto pericolo che il sindaco, se libero, possa reiterare analoghe condotte di reato, scrive il gip (pag. 121) di “naturalezza a trasgredire norme civili” e di “disarmante spigliatezza con la quale il Lucano, nonostante il ruolo istituzionale rivestito, ammetteva pacificamente e più volte ad un nutrito gruppo di interlocutori di essersi adoperato in prima persona per consentire alla complice il matrimonio con il fratello”, stigmatizzandone (pag. 125), il “ricorso a condotte non solo penalmente, ma anche moralmente riprovevoli (per quanto dal suo punto di vista finalizzate a garantire a soggetti svantaggiati la possibilità di permanere in Italia o di raggiungere il Paese per qui godere di un migliore regime di vita)”, per concludere (pag. 126) che “l’indagato vive oltre le regole che ritiene d’altronde di poter impunemente violare nell’ottica del fine giustifica i mezzi, dimentico però che quando i mezzi sono persone il fine raggiunto tradisce tanto paradossalmente quanto inevitabilmente quegli stessi scopi umanitari che hanno sorretto le proprie azioni”.

A corollario di ciò il gip esclude (pag. 126) “tranquillamente che in sede di prevedibile condanna possa essergli concesso il beneficio della sospensione condizionale”.

Ora, non si discute sulla ritenuta sussistenza indiziaria di quegli unici addebiti usciti “superstiti” dalla falcidia del gip, ma è proprio questo dato che avrebbe dovuto indurre detto gip a considerare che una misura cautelare richiesta per chi si sarebbe, in ipotesi, reso responsabile di tutti (o quasi) i reati ricompresi nell’intero codice penale, non dovrebbe trovare uguale attuazione anche per chi invece può avere al massimo violato alcune regole per finalità umanitarie.

Ovviamente sarà il processo di merito a stabilire da quale parte stanno i torti e le ragioni e se il predetto sindaco in caso di condanna dovrà o meno finire in carcere, né questa è la sede per disquisire su ipotesi di disobbedienza civile o per difendere scelte politiche e sociali di un sindaco impegnato in prima linea in un territorio a dir poco “difficile” (scelte che peraltro, io condivido in pieno), ma la lettura di quella ordinanza e di alcune considerazioni soggettive che non dovrebbero competere a un giudice penale, quali “moralmente riprovevoli” o “tradimento di scopi umanitari”, non può non destare allo stato, e lo si ripete, parecchie perplessità negli addetti ai lavori.

avvocato Davide Steccanella


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